Se il soggetto di diritto privato svolge un’attività di pubblico interesse, viene ad assumere la veste di “pubblica amministrazione” agli specifici fini di cui agli articoli 22 e seguenti della L. 241/1990 e, conseguentemente, resta soggetto alla relativa disciplina fissata in materia di accesso. Questo il principio stabilito dalla V sezione del Consiglio nella sentenza da ultimo depositata nella quale si rileva come l’art. 22 della L. 241/90 dispone espressamente che: “Ai fini del presente capo si intende: (…) e) per <> tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”. Per i particolari fini considerati dalla norma ,quindi, la nozione di “pubblica amministrazione” risulta di ben più ampia portata rispetto a quella contenuta in altri settori ordinamentali ( quale ad esempio quello della contrattualistica pubblica ), estendendosi anche, per quanto di interesse in questa sede, ai soggetti privati tout court , laddove l’attività da questi posta in essere risulti genericamente di pubblico interesse . Ne consegue che, in tema di accesso ai documenti amministrativi, è sufficiente che un soggetto di diritto privato ponga in essere una attività che corrisponda ad un pubblico interesse, perché lo stesso assuma la veste di “pubblica amministrazione” e come tale sia assoggettato alla specifica normativa di settore. In altri termini, è sufficiente che il soggetto presso cui si pratica l’accesso, ancorchè di diritto privato, svolga un’attività che sia riconducibile sul piano oggettivo ad un pubblico interesse inteso in senso lato, perché a quest’ultimo sia applicabile la disciplina fissata dalla legge n. 241 del 1990 in materia in accesso.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato